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Consultazione 2014/11: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC) · 4 pagine
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Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, RU .... catastrofi e situazioni d’emergenza
c. l’importo soggetto a sussidio, detratti i vantaggi finanziari di cui all’articolo 15 capoverso 2 LPBC, ammonti ad almeno 10’000 franchi, tenuto conto che una domanda di sussidio può contemplare più oggetti dello stesso tipo;
d. sia disponibile il conteggio finale;
e. siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1;
f. sia garantita la permanenza in Svizzera per i beni culturali mobili;
g. non vengano versati altri sussidi federali; e
h. non sussistano altri motivi d’esclusione.
2Il DDPS stabilisce, d’intesa con Dipartimento federale delle finanze, l’ammontare dei sussidi federali per documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza, disciplina i dettagli concernenti la concessione, il rifiuto e la riduzione dei sussidi e determina le modalità di versamento.
Art. 7 Contrassegno
1Il DDPS stabilisce i dettagli in relazione alle direttive tecniche per la realizzazione e l’apposizione dei contrassegni.
2Esso può fornire i contrassegni ai Cantoni già in tempo di pace.
Art. 8 Deposito protetto
L’UFPP stipula, in stretta collaborazione con gli enti federali interessati, eventuali convenzioni internazionali che disciplinano la custodia dei beni culturali in un deposito protetto.
Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 17 ottobre 19842 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è abrogata.
Art. 10 Modifica di altri atti normativi
I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 13 aprile 20053 sul trasferimento dei beni culturali
Art. 1 lett. i n. 1
1S’intendono per:
i. eventi straordinari:
2RU ...