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Consultazione 2014/119: Modifica dell'ordinanza sul commercio ambulante · 2 pagine

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II

Allegato 1, rubrica, n. 1, rubrica, n. 2, rubrica e lett. d

Merci e servizi la cui vendita od offerta da parte di commercianti ambulanti è limitata o esclusa

1. Le merci seguenti non possono essere vendute da commercianti ambulanti:

2. La vendita delle merci seguenti da parte di commercianti ambulanti è limitata o esclusa in virtù di altre disposizioni del diritto federale:

d. Abrogata

Allegato 3, categorie 3 e 4

Categoria 3

Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali10

Categoria 4

Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma),

giostre per bambini, piste di corsa, piccole giostre,

scivoli, impianti gonfiabili, impianti semplici5

III

La presente ordinanza entra in vigore il ....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2/2 041.6-00002