Progetto

Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

4 Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria avvenuti nell'azienda produttrice in impianti autorizzati è concesso un supplemento di 0,03 USM ogni 10'000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria.

4bis Per le attività affini all'agricoltura giusta l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola in impianti autorizzati è concesso un supplemento di 0,03 USM ogni 10'000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo 0,4 USM.

4ter Sono concessi supplementi giusta il capoverso 4bis solo se l'azienda raggiunge, con le attività giusta i capoversi 1-4, una grandezza di almeno 0,8 USM.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova