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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

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Indagine conoscitiva

Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 16 giugno 20061concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

1 La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), compresa la sua stazione federale di ricerca Agroscope per prestazioni e decisioni nell'ambito della legge federale del 29 aprile 19982 sull'agricoltura e delle relative disposizioni d'esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico di cui alla legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale che l'UFAG fornisce.

Art. 3a Rinuncia alla riscossione di tasse

Non sono riscosse tasse per:

a. l'acquisizione di prestazioni di carattere statistico dell'UFAG da parte

dell’Ufficio federale di statistica;

b. le decisioni concernenti aiuti finanziari e indennità.

Art. 4 cpv. 4

4 Qualora per l’emanazione di una misura amministrativa di cui agli articoli 169- 171a della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura sia necessaria un’ispezione aziendale, è riscosso un importo forfettario di 200 franchi per ogni ispezione aziendale per costi di viaggio e trasporto.

1 RS 910.11

2 RS 910.1

3 RS 431.01

4 RS 910.1