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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

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Indagine conoscitiva

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3

3 Se un principio attivo soddisfa uno o più dei criteri supplementari di cui all'allegato 2 numero 4, il DEFR lo include come sostanza candidata alla sostituzione nell'allegato 1 parte E.

Art. 34 cpv. 1 periodo introduttivo, 1bis e 3

1 Quando esamina una domanda di autorizzazione riguardante un prodotto fitosanitario contenente un principio attivo che il DEFR ha incluso come sostanza candidata alla sostituzione nell’allegato 1 parte E, il servizio d’omologazione esegue una valutazione comparativa. Il servizio d'omologazione non autorizza o limita l'uso in una determinata coltura di un prodotto fitosanitario contenente una sostanza candidata alla sostituzione qualora, dalla valutazione comparativa tra rischio e beneficio a norma dell'allegato 4, risulti che:

1bis La valutazione comparativa di cui al capoverso 1 non è eseguita per usi già autorizzati.

3 Per i prodotti fitosanitari contenenti una sostanza candidata alla sostituzione, il servizio d’omologazione esegue la valutazione comparativa prevista nel capoverso 1 in virtù dell'articolo 8 quando riesamina un principio attivo o dell'articolo 29 capoverso 4 quando riesamina un prodotto fitosanitario. In base ai risultati di tale valutazione comparativa, il servizio d’omologazione mantiene, revoca o limita l’autorizzazione a determinati usi.

1 RS 916.161

2011–2637