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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine
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Art. 41 Esperimenti e test a fini di ricerca e sviluppo
1 Gli istituti di ricerca pubblici o privati, l'industria e i servizi cantonali possono effettuare test a fini di ricerca o sviluppo che comportano l'uso di un prodotto fitosanitario non autorizzato. I responsabili di tali test prendono tutte le misure necessarie per evitare eventuali effetti nocivi sulla salute umana o degli animali nonché effetti negativi inaccettabili sull'ambiente, segnatamente per impedire che nella catena alimentare entrino mangimi e alimenti contenenti residui, che superano le concentrazioni massime stabilite nell'OSoE2.
2 Le persone che effettuano i test di cui al capoverso 1 devono annunciarsi al servizio d'omologazione.
3 In caso di esperimenti con organismi geneticamente modificati o patogeni che sottostanno alle norme d'autorizzazione di cui all'OEDA3, la procedura di autorizzazione è retta dall'OEDA.
4 Per test nei quali vengono utilizzati macrorganismi alloctoni è necessaria un'autorizzazione del servizio d'omologazione. Esso consulta l'UFAM prima di emettere la propria decisione. Il richiedente deve presentare elementi che consentono di valutare gli effetti sulla salute umana o degli animali nonché sull'ambiente.
Art. 42 cpv. 1 lett. e
1 Chiunque utilizzi prodotti fitosanitari non autorizzati a fini di ricerca o sviluppo deve registrare:
e. tutti i dati disponibili su eventuali effetti sugli esseri umani, gli animali e l'ambiente nonché le misure necessarie prese per la protezione dell’essere umano e dell’ambiente;
Art. 72 cpv. 3 lett. c
3 L’USAV ha i compiti seguenti:
c. stabilisce l’etichettatura e la classificazione di un prodotto fitosanitario in relazione alla protezione della salute.
Art. 86b Disposizioni transitorie relative alla modifica del …
1 Il fascicolo relativo alla domanda d’inclusione di un principio attivo nell’allegato 1 può essere presentato secondo i requisiti del diritto vigente finora fino al 31 dicembre 2016.
2 Il fascicolo relativo alla domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario può essere presentato secondo i requisiti del diritto vigente finora fino al 31 dicembre 2016.
II