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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

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Indagine conoscitiva

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 3 e 4

Abrogati

Art. 29 cpv. 2 e 3

2 I cereali grezzi importati all’ADC, nella media di un anno civile, devono essere utilizzati per l’alimentazione umana nella misura di almeno il 15 per cento per l'avena commestibile e per l'orzo commestibile, nonché di almeno il 45 per cento per il granoturco commestibile.

3 Gli importatori e tutti gli acquirenti sono autorizzati a fornire cereali grezzi importati all’ADC solo a persone che si sono impegnate nei confronti

dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) a rispettare i requisiti di cui al capoverso 2 e a versare posticipatamente la differenza di dazio nel caso in cui i valori di resa stabiliti non siano stati raggiunti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

1 RS 916.01

2015–