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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari
Allegato 6 (art. 7, 11, 21 e 52)
Requisiti del fascicolo da presentare per l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario
1 I requisiti del fascicolo da presentare per l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente sostanze chimiche o microrganismi corrispondono a quelli fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 283/20139.
2 Nel caso di prodotti fitosanitari che contengono nanomateriali di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera m OPChim10, le informazioni devono inoltre contenere la composizione dei nanomateriali, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.
3Ai fini della corretta interpretazione dell'allegato del regolamento (UE) n. 284/2013 si applicano le seguenti equivalenze terminologiche:
Espressione UE Espressione svizzera/ ordinanza o legge
Autorità europea competente (n. 1.6) Servizio d'omologazione
Autorità competente (n. 1.11, 2, 3.2 lett. e, 3.3, 3.4.2) Servizio d'omologazione
Autorità nazionale competente (n. 3.3) Servizio d'omologazione
In uno Stato membro (n. 3.2 lett. g) In Svizzera
Ogni Stato membro (n. 3.3) La Svizzera
Direttiva (UE) n. 2010/63 (n. 1.8) Legge federale del
Direttiva (UE) n. 2004/10 (n. 3.1) 16 dicembre 200511
sulla protezione degli
animali (LPAn)
Ordinanza del 18 mag-
gio 200512 sulla buona
prassi di laboratorio
(OBPL)
9Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione dell’1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti
relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, nella versione della GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85.
10RS 813.11
11RS 455