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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’
ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:
Art. 49 cpv. 1 lett. c periodo introduttivo e cpv. 2
1 Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure prese in virtù degli articoli 41 e 42, incluse le spese per misure contro i nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui all'articolo 52 capoverso 6:
c. indennità ai proprietari, a condizione che siano state concesse per:
2 L’aliquota oraria per il personale ausiliario ammonta a 34 franchi.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
………. 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 916.20
2015–......