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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

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Indagine conoscitiva

Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’

ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:

Art. 49 cpv. 1 lett. c periodo introduttivo e cpv. 2

1 Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure prese in virtù degli articoli 41 e 42, incluse le spese per misure contro i nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui all'articolo 52 capoverso 6:

c. indennità ai proprietari, a condizione che siano state concesse per:

2 L’aliquota oraria per il personale ausiliario ammonta a 34 franchi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

………. 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 916.20

2015–......