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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza del DEFR sulla determinazione del peso di macellazione (OPeM)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 5a dell’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente il
mercato del bestiame da macello e della carne,
ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica alla determinazione del peso di macellazione degli animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina.
2 Non si applica:
a. alle carcasse di animali malati o infortunati che è stato necessario abbattere fuori da un macello;
b. se venditore e acquirente hanno precedentemente convenuto deroghe per iscritto.
Art. 2 Momento della pesatura e deduzioni di peso dopo la pesatura
1 Chiunque effettui la macellazione di animali deve pesare o far pesare la carcassa al più tardi 60 minuti dopo lo stordimento.
2 Non sono ammesse deduzioni dal peso di macellazione.
Art. 3 Determinazione del peso di macellazione e strumenti di misurazione
1 Il peso di macellazione viene determinato dal macello.
2 Cantoni e Comuni possono designare privati alla determinazione del peso di macellazione.
3 Gli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione del peso sono conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e alle disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Art. 4 Carcasse di animali della specie bovina e della specie equina
Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali della specie bovina e della specie equina le seguenti parti: