Progetto

Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 95Fedlex · Progetto

Indagine conoscitiva

Ordinanza del DEFR sulla determinazione del peso di macellazione (OPeM)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 5a dell’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente il

mercato del bestiame da macello e della carne,

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica alla determinazione del peso di macellazione degli animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina.

2 Non si applica:

a. alle carcasse di animali malati o infortunati che è stato necessario abbattere fuori da un macello;

b. se venditore e acquirente hanno precedentemente convenuto deroghe per iscritto.

Art. 2 Momento della pesatura e deduzioni di peso dopo la pesatura

1 Chiunque effettui la macellazione di animali deve pesare o far pesare la carcassa al più tardi 60 minuti dopo lo stordimento.

2 Non sono ammesse deduzioni dal peso di macellazione.

Art. 3 Determinazione del peso di macellazione e strumenti di misurazione

1 Il peso di macellazione viene determinato dal macello.

2 Cantoni e Comuni possono designare privati alla determinazione del peso di macellazione.

3 Gli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione del peso sono conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e alle disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 4 Carcasse di animali della specie bovina e della specie equina

Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali della specie bovina e della specie equina le seguenti parti:

1 RS 916.341

2 RS 941.210