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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

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Allegato 4 (Art. 4 e 16a cpv. 1 lett. a)

Elenco dei Paesi

Stati membri dell‘UE, n. 2

2. Provenienza:

I prodotti delle categorie A ed E e i componenti delle categorie C e D, ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, devono essere stati prodotti nell’UE o importati nell’UE:

a. dalla Svizzera;

b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù degli articoli 33 paragrafo 2, 38 lettera d e 40 del regolamento (CE) n. 834/20072 in combinato disposto con l’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/20083, a condizione che il riconoscimento valga per il pertinente prodotto; o

c. da un Paese terzo; i prodotti devono essere certificati da un servizio o un’autorità di controllo riconosciuti equivalenti dall’UE in virtù dell’articolo 33 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 834/2007 in combinato disposto con l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, e il riconoscimento deve valere per la categoria di prodotti interessata e per il campo d’applicazione geografico.

2 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28. giu. 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20 lug. 2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio del 29 set. 2008, GU L 264 del 3 ott. 2008, pag. 1.

3 Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell’8 dic. 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12 dic. 2008, pag. 25.