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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

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Ordinanza del DEFR sulla determinazione del peso di macellazione

Art. 7 Carcasse di scrofe madri e verri adulti

1 Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse di scrofe madri e verri adulti le seguenti parti:

a. la testa, senza la carne del collo, recisa fra l’occipite e la prima vertebra cervicale;

b. i piedi alla prima articolazione sopra l’osso dello stinco (os metacarpale e os metatarsale);

c. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale) nonché i reni con il grasso renale e il grasso addominale (sugna);

d. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all’attaccatura delle costole;

e. il midollo spinale;

f. gli organi urinari e gli organi genitali;

g. nel caso delle scrofe madri: le ghiandole mammarie;

h. tutte le parti dichiarate non idonee al consumo all’atto del controllo delle carni.

2 Se le scrofe madri sono scuoiate, i produttori e i trasformatori di carni possono concordare supplementi di peso uniformi.

Art. 8 Controllo delle carni e asportazione di parti di carcassa

1 Le carcasse e le parti di carcassa soggette a controllo devono essere presentate al controllo delle carni conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 concernente l’igiene nella macellazione.

2 L’asportazione delle parti secondo gli articoli 4–7 deve essere effettuata al termine del controllo delle carni.

Art. 9 Divieto di asportare altre parti

Prima della pesatura non è lecito asportare dalla carcasse parti diverse da quelle menzionate negli articoli 4–7.

Art. 10 Esecuzione

L’esecuzione della presente ordinanza spetta all‘Ufficio federale dell’agricoltura, se non viene affidata ad altre autorità.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il … .

3 RS 817.190.1