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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale

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Decreto federale Avamprogetto che approva l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;

visto il messaggio del Consiglio federale del...2,

decreta:

Art. 1

1L’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziarie («Accordo» multilaterale) è approvato.

2Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare

a. il decreto del …4 concernente l’approvazione e l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale nonché la legge federale del …5 sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI) a condizione che siano state approvate dall’Assemblea federale; e

b. che i due atti:

1. non siano stati oggetto di un referendum, o

2. siano stati accettati in votazione popolare.

Art. 2

Il Consiglio federale deposita le notifiche seguenti in virtù delle lettere a ed e del paragrafo 1 della sezione 7 dell’Accordo multilaterale:

a. La Svizzera dispone delle necessarie disposizioni legali per l’attuazione della Norma comune di dichiarazione che precisano le date pertinenti in relazione ai Conti preesistenti, ai Nuovi conti e all’applicazione o alla fine delle procedure di dichiarazione e di ragionevole diligenza.

b. La Svizzera ha preso misure adeguate per garantire la confidenzialità richiesta e l’adempimento dello standard di protezione dei dati.

Art. 3

1Il Dipartimento federale delle finanze comunica, in virtù della lettera c del paragrafo 1 della sezione 7 dell’Accordo multilaterale, i metodi di trasmissione di dati, criptaggio compreso, applicabili per quanto concerne la Svizzera (allegato B).

2Trasmette, in virtù della lettera e del paragrafo 1 della sezione 7 dell’Accordo multilaterale, il questionario compilato relativo alla confidenzialità e la protezione dei dati applicabili per quanto concerne la Svizzera (allegato D).

3Informa in merito a qualsiasi cambiamento concernente la comunicazione di cui al capoverso 1 o il questionario di cui al capoverso 2.

Art. 4

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1 RS 101

2 FF ...

3 RS 0.xxx

4 RS …; RU …

5 RS …; RU …