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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine

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Traduzione1

Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

Considerato che le giurisdizioni dei firmatari dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Accordo») sono le Parti della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale o della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale secondo le modifiche definite dal Protocollo di modifica alla Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale («Convenzione»), o i territori compresi da questa Convenzione, o che hanno firmato o espresso la loro intenzione di firmare la Convenzione e riconosciuto che la Convenzione deve essere in vigore ed effettiva nei loro confronti prima che vi sia il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari;

considerato che le Giurisdizioni hanno l’intenzione di migliorare il rispetto degli obblighi fiscali a livello internazionale approfondendo ulteriormente la loro relazione concernente la mutua assistenza in materia fiscale;

considerato che la Norma comune di dichiarazione è stata elaborata dall’OCSE con i Paesi del G20 per lottare contro l’evasione e la frode fiscale e migliorare il rispetto degli obblighi fiscali;

considerato che un Paese che ha firmato o espresso la sua intenzione di firmare la Convenzione diventerà una Giurisdizione ai sensi della Sezione 1 del presente Accordo soltanto se diventerà Parte della Convenzione;

considerato che le leggi delle Giurisdizioni rispettive impongo o dovrebbero imporre agli Istituti finanziari di comunicare informazioni concernenti taluni conti e di seguire le relative procedure di ragionevole diligenza, conformemente alla portata degli scambi definita alla Sezione 2 del presente Accordo e alle procedure di dichiarazione e di ragionevole diligenza stabilite nella Norma comune di dichiarazione;

considerato che la legislazione delle Giurisdizioni dovrebbe essere modificata ad intervalli regolari per tener conto degli aggiornamenti della Norma comune di dichiarazione e se queste modifiche sono promulgate da una Giurisdizione, la definizione della Norma comune di dichiarazione farà riferimento alla versione aggiornata per questa Giurisdizione;

considerato che il Capitolo III della Convenzione autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, compreso quello automatico, e autorizza le autorità competenti delle Giurisdizioni a definire la portata e le modalità di questi scambi automatici;

1 dal testo originale francese. 2014–####