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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 9 pagine
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Legge federale Avamprogetto sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del …2,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1La presente legge disciplina l’applicazione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale tra la Svizzera e una Giurisdizione partner secondo:
a. l’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo multilaterale);
b. altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di informazioni su conti finanziari.
2Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell’accordo applicabile in materia.
Art. 2 Definizioni
1Nella presente legge si intende per:
a. accordo applicabile: un accordo o una convenzione secondo l’articolo 1 capoverso 1 applicabile nel singolo caso;
b. Norma comune di dichiarazione (NCD): la Norma comune di dichiarazione e di ragionevole diligenza concernente le informazioni relative ai conti finanziari dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
c. Giurisdizione partner: uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari;
d. istituto finanziario svizzero:
1. un istituto finanziario residente in Svizzera, eccetto qualsiasi succursale di questo istituto stabilita fuori dalla Svizzera; oppure
2. una succursale di un istituto finanziario che non risiede in Svizzera, se questa succursale è stabilita in Svizzera;
e. conto non documentabile: un conto preesistente di una persona fisica secondo il capoverso 2 lettera g, per il quale un istituto finanziario dichiarante svizzero non può attestare la residenza fiscale del titolare del conto conformemente all’accordo applicabile;
f. numero d’identificazione fiscale svizzero per persone fisiche: il numero di identificazione stabilito dal Consiglio federale;
g. numero d’identificazione fiscale svizzero per gli enti (IDI): il numero d’identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 20104 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI);
h. numero d’identificazione fiscale estero: il numero d’identificazione fiscale di un contribuente secondo il diritto della Giurisdizione o del territorio di cui è residente fiscale;
i. conto preesistente: un conto finanziario che il giorno antecedente l’applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner è gestito da un istituto finanziario svizzero dichiarante;
j. nuovo conto: un conto finanziario gestito da un istituto finanziario svizzero dichiarante che viene aperto il giorno dell’applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner o dopo tale data;
k. conto di debole valore: un conto preesistente di una persona fisica con un saldo o valore complessivo di al massimo un milione di franchi al 31 dicembre antecedente l’applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner;
1 RS 101
2 FF 201X …
3 SR 0.672.xxx
4 RS 431.03 201Y–XXXX xxx