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Consultazione 2014/154: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 4 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 30 Dati dei fornitori di prestazioni
I fornitori di prestazioni comunicano all’Ufficio federale di statistica (UST) i seguenti dati di cui all’articolo 22a capoverso 1 della legge, se necessari al controllo dell’economicità e della qualità delle loro prestazioni:
a. dati sull'attività (art. 22a cpv. 1 lett. a LAMal), in particolare:
1. tipo di attività e gamma dell’offerta,
2. sedi e infrastruttura non medica,
3. infrastruttura medico-tecnica,
4. forma giuridica e tipo di contributo pubblico;
b. dati sul personale (art. 22a cpv. 1 lett. b LAMal), in particolare:
1. effettivo del personale,
2. offerta di posti di formazione di base e perfezionamento,
3. dati sul volume degli impieghi e sulla funzione, nonché caratteristiche sociodemografiche,
4. dati sul personale in formazione di base e perfezionamento;
c. dati sui pazienti (art. 22a cpv. 1 lett. c LAMal), in particolare:
1. consultazioni, ammissioni e dimissioni, giorni di cura e occupazione dei letti,
2. diagnosi, tasso di morbilità, mortalità, bisogno di cure e caratteristiche sociodemografiche;
d. dati sulle prestazioni (art. 22a cpv. 1 lett. d LAMal), in particolare:
1 RS 832.102
2013–0504