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Consultazione 2014/154: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 4 pagine

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Art. 30b Trasmissione dei dati dei fornitori di prestazioni

1 L’UST trasmette ai seguenti destinatari i dati di seguito elencati:

a. all’UFSP: i dati di cui all’articolo 30, qualora li necessiti per l’esame delle tariffe (art. 43, art. 46 cpv. 4 e art. 47 LAMal), per le comparazioni tra ospedali (art. 49 cpv. 8 LAMal), per il controllo dell'economicità e della qualità delle prestazioni (art. 32, 56, 58 e 59 LAMal) e per la pubblicazione dei dati (art. 22a cpv. 3 LAMal);

b. alle autorità cantonali competenti:

1. i dati di cui all’articolo 30, qualora li necessitino per la pianificazione degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura (art. 39 LAMal),

2. i dati di cui all’articolo 30 lettere a, d ed e, qualora li necessitino per l’esame delle tariffe (art. 43, 46 cpv. 4 e art. 47 LAMal);

c. agli assicuratori: i dati di cui all’articolo 30 lettere a, c, d ed e, qualora li necessitino per eseguire le disposizioni in merito al controllo dell'economicità delle prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 32, 43 e 56 LAMal);

d. al Sorvegliante dei prezzi: i dati di cui all’articolo 30, qualora li necessiti per l’esame dei prezzi e delle tariffe del sistema sanitario nel quadro dell’articolo 14 della legge federale del 20 dicembre 19854 sulla sorveglianza dei prezzi.

2 Prima della trasmissione ai destinatari, l’UST anonimizza o pseudonimizza i dati individuali, a meno che l’utilizzazione prevista non richieda dati non anonimizzati o pseudonimizzati. I dati personali dei pazienti e del personale sono trasmessi esclusivamente in forma pseudonimizzata.

3 In linea di principio, i dati di cui all’articolo 30 sono trasmessi in forma aggregata a livello di azienda. I dati di cui all’articolo 30 lettere b–e sono trasmessi come dati individuali ai seguenti destinatari:

a. all’UFSP;

b. alle autorità cantonali competenti per la pianificazione degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura.

Art. 30c Regolamento per il trattamento

Per la rilevazione, il trattamento e la trasmissione dei dati secondo l’articolo 22a della legge, l’UST, in collaborazione con l’UFSP, appronta un regolamento per il trattamento ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinanza del 14 giugno 19935 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

4 RS 942.20

5 RS 235.11