Progetto
Consultazione 2014/154: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Art. 31 cpv. 2
2 L’UFSP pubblica i risultati dei dati trasmessi riguardanti gli ospedali e gli altri istituti ai sensi dell'articolo 39 della legge come pure le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio ai sensi dell'articolo 51 a livello di singolo istituto, con il loro nome e la loro sede. Per i rimanenti fornitori di prestazioni i dati sono pubblicati per gruppi di fornitori di prestazioni. Non sono pubblicati i dati personali dei pazienti e del personale.
Art. 31a Sicurezza e conservazione dei dati
1 Se la conservazione, la cancellazione e la distruzione dei dati non sono altrimenti disciplinate, le autorità cui sono stati trasmessi i dati di cui all’articolo 22a della legge rispettano i seguenti principi:
a. proteggono i dati contro ogni trattamento non autorizzato, mediante provvedimenti tecnici ed organizzativi appropriati;
b. cancellano i dati non appena questi non sono più necessari per il raggiungimento dello scopo per il quale sono stati trasmessi;
c. distruggono i dati al più tardi dieci anni dopo la trasmissione, qualora questi non debbano essere archiviati.
2L’UFSP cancella i dati che gli sono stati trasmessi dall’UST in base all’articolo 22a della legge non appena questi non sono più necessari per il raggiungimento degli scopi previsti dall’articolo 30b capoverso 1 lettera a, ma comunque al più tardi dieci anni dal loro ricevimento.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ....
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova