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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Art. 45 Sistemi di dosimetria per l’esecuzione della dosimetria ambientale

1I sistemi di dosimetria ambientale sono suddivisi in quattro tipi:

a. Tipo 1: dosimetri passivi fissi con un tempo d’esposizione di norma di almeno un mese;

b. Tipo 2: apparecchi di misura dell’intensità di dose fissi con trasmissione automatica dei valori misurati;

c. Tipo 3: apparecchi di misura dell’intensità di dose mobili;

d. Tipo 4: sistemi di misura della spettrometria con algoritmo di analisi per l’intensità di dose.

2L’equivalente di dose ambientale H*(10) è la grandezza dosimetrica da accertare mediante i sistemi di dosimetria ambientale. La riferibilità dei sistemi di misura a standard nazionali deve avvenire conformemente all’allegato 14 attraverso:

a. kerma in aria (Ka) per fotoni;

b. fluenza () per neutroni.

Art. 46 Garanzia di qualità

1Dev’essere predisposto un programma di garanzia della qualità per i sistemi di misura.

2La calibrazione dev’essere riconducibile a standard nazionali.

3La verifica della stabilità di misurazione dei sistemi di dosimetria ambientale di tipo 2 e 3 è retta dall'articolo 15 dell’ordinanza del DFGP del 7 dicembre 20126 sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI).

4L’accertamento dell’intensità di dose ambientale mediante sistemi di dosimetria ambientale di tipo 4 dev’essere verificato in forma sperimentale.

Art. 47 Misure di interconfronto e controlli

1Nell’ambito delle misure di interconfronto dei sistemi di tipo 1 dev’essere verificata la precisione di misura alle condizioni di riferimento. Tali misure sono eseguite regolarmente.

2Se i livelli di dose accertati nell’ambito delle misure di interconfronto e dei controlli alle condizioni di riferimento secondo l’articolo 48 divergono del 20 per cento dal livello di riferimento, l’operatore del sistema di dosimetria ambientale deve stabilire le cause e adottare le misure correttive, per esempio eseguendo una nuova calibrazione.

3Se nell’ambito delle misure di interconfronto sono eseguiti test complementari, devono essere adempiti i requisiti di cui all’allegato 13.

4Anche i sistemi di tipo 4, se esistenti, devono essere verificati nell’ambito delle misure di interconfronto.

6 RS 941.210.5