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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Sezione 2: Prescrizioni tecniche
Art. 48 Condizioni di riferimento
1Per le irradiazioni di riferimento con fotoni e neutroni devono essere utilizzati i campi di radiazione prescritti per la taratura secondo l’OSMRI.
2Le condizioni di irradiazione devono essere conformi alle prescrizioni della OSMRI.
3Per sistemi di tipo 1 l’irradiazione deve avvenire con una dose tra 0,5 e 5 mSv, per sistemi di tipo 2 e 3 con un’intensità di dose tra 0,1 e 10 mSv/h.
Art. 49 Requisiti tecnici
1I sistemi di dosimetria ambientale devono essere conformi allo stato della tecnica e adempire i requisiti di cui all’allegato 13.
2Per l’accertamento della dose è permessa l’applicazione di un fattore di normalizzazione relativo alle condizioni di riferimento, se i dosimetri sono installati in un campo di radiazioni conosciuto che si differenzia sensibilmente dal campo di radiazioni di riferimento.
3Per quanto concerne la dipendenza energetica, sono concesse deroghe ai requisiti di cui all’allegato 13, a condizione che il sistema di dosimetria sia impiegato in campi di radiazione che forniscono un contributo di dose significativo solo in un intervallo di energia parziale.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 50 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 7 ottobre 19997 sulla dosimetria individuale è abrogata.
Art. 51 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ….
Dipartimento federale dell’interno:
Alain Berset
7 RU…2000 804; RU 2007 5699