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Consultazione 2014/164: Ratifica del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali · 5 pagine
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Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali
RU 2015
a) procedure di partecipazione della popolazione che possono includere procedure di consultazione, referendum locali e petizioni e, se la collettività locale è fortemente popolata o geograficamente molto estesa, misure per una partecipazione di prossimità;
b) procedure, conformi all’ordine costituzionale e agli obblighi giuridici internazionali della Parte, per l’accesso ai documenti ufficiali che si trovano presso le collettività locali;
c) misure per tenere conto dei bisogni delle categorie di persone che incontrano particolari ostacoli alla partecipazione; e
d) meccanismi e procedure per il trattamento e la risposta a reclami e suggerimenti in merito al funzionamento delle collettività locali e dei servizi pubblici locali;
iii. incoraggiare l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la promozione e l’esercizio del diritto di partecipare enunciato nel presente Protocollo.
3. Le procedure, le misure e i meccanismi possono differire in base al tipo di collettività locale, a seconda delle dimensioni e delle competenze.
4. Le collettività locali sono consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera appropriata, nel corso dei processi di pianificazione e di decisione riguardanti le misure da adottare per permettere l’esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari di una collettività locale.
Articolo 3 Collettività a cui si applica il Protocollo
Il presente Protocollo si applica a tutte le categorie di collettività locali sul territorio della Parte. Tuttavia, ciascuna Parte, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, può designare le categorie di collettività locali e regionali alle quali intende limitare il campo di applicazione o che intende escludere dal campo di applicazione del presente Protocollo. Essa può anche includere altre categorie di collettività locali o regionali nel campo di applicazione del Protocollo, mediante ulteriore notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 4 Applicazione territoriale
1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori in cui si applicherà il presente Protocollo.