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Consultazione 2014/164: Ratifica del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali · 5 pagine

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Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali

RU 2015

3. La legge prevede misure per facilitare l’esercizio di questo diritto. Senza discriminare in maniera ingiustificata persone o gruppi, la legge può prevedere misure specifiche adeguate a determinate situazioni o categorie di persone. In particolare, in accordo con gli obblighi costituzionali e/o internazionali della Parte, la legge può prevedere misure specifiche riservate ai soli elettori.

4.1 Ciascuna Parte riconosce per legge ai suoi cittadini il diritto di partecipare, in qualità di elettori o candidati, all’elezione di membri del consiglio o dell’assemblea della collettività locale in cui risiedono.

4.2 La legge riconosce il diritto di partecipare anche ad altre persone, nella misura in cui la Parte lo decide conformemente al proprio ordinamento costituzionale o ai propri obblighi giuridici internazionali.

5.1 Qualsiasi formalità, condizione o restrizione all’esercizio del diritto di partecipare agli affari di una collettività locale deve essere prevista dalla legge ed essere compatibile con gli obblighi giuridici internazionali della Parte.

5.2 La legge stabilisce le formalità, le condizioni e le restrizioni necessarie a garantire che l’esercizio del diritto di partecipare non comprometta l’integrità etica e la trasparenza nell’esercizio delle competenze delle collettività locali.

5.3 Qualsiasi altra formalità, condizione o restrizione deve essere necessaria al funzionamento di un regime politico davvero democratico, al mantenimento della sicurezza pubblica in una società democratica o al rispetto delle esigenze degli obblighi internazionali della Parte.

Articolo 2 Misure per l’attuazione del diritto di partecipare

1. Gli Stati contraenti adottano tutte le misure necessarie a permettere l’esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali.

2. Le misure riguardanti il diritto di partecipare includono

i. il conferimento alle collettività locali della competenza di permettere, promuovere e facilitare l’esercizio del diritto di partecipare enunciato nel presente Protocollo;

ii. l’effettiva definizione di: