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Consultazione 2014/170: Revisione parziale della legge federale sulla navigazione interna (LNI) · 8 pagine
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Legge federale Avamprogetto sulla navigazione interna (LNI)
Modifica del...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del.... 1,
decreta:
I
La legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2bis
2bis È considerato battello per passeggeri ai sensi della presente legge un'imbarcazione non gonfiabile utilizzata per il trasporto a titolo professionale di oltre 12 persone.
Art. 7 Concessione e autorizzazione
Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori (LTV).
Art. 13 cpv. 2 e 2 bis
2 La licenza di navigazione è rilasciata unicamente se:
a. il battello è conforme alle prescrizioni;
b. è stata conclusa la prescritta assicurazione di responsabilità civile; e
c. nel caso di battelli per passeggeri, l'impresa ha fornito l'attestato di sicurezza.
2bis Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per l'attestato di sicurezza.
Art. 14 cpv. 1bis , 3 e 4
1bis Nel caso di battelli per passeggeri, l'autorità valuta in funzione dei rischi i documenti presentati per l'attestato di sicurezza sulla base di rapporti di periti indipendenti o di propri controlli a campione.
1FF 2015 xxxx