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Consultazione 2014/170: Revisione parziale della legge federale sulla navigazione interna (LNI) · 8 pagine
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Navigazione interna
b. conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o esercita un servizio nautico a bordo in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6 o 7 lett. a);
Art. 24b cpv. 3 lett. a e c, 3bis, 4bis, 6 e 7
3 È ordinata una prova del sangue se:
a. vi sono indizi di incapacità di condurre che non sono riconducibili all'influsso dell'alcol;
c. la persona interessata esige che venga effettuata un'analisi del tasso alcolemico.
3bis La prova del sangue può essere ordinata se non è possibile effettuare un'analisi dell'alito o se questa non è adatta ad accertare l'infrazione.
4bis Se è stata misurata sia la concentrazione di alcol nell'alito sia quella nel sangue, è determinante la concentrazione di alcol nel sangue.
6 Il Consiglio federale stabilisce le concentrazioni di alcol nell’alito e nel sangue a partire dalle quali, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di tolleranza all'alcol, si presume l’incapacità di condurre ai sensi dell'articolo 24a (stato di ebrietà) e stabilisce il livello a partire dal quale le concentrazioni di alcol nell’alito e nel sangue sono considerate qualificate.
7 Egli può:
a. fissare concentrazioni di alcol nell'alito e nel sangue inferiori ai valori di cui al capoverso 6 per le persone che conducono battelli per il trasporto professionale di persone (art. 2 cpv. 1 lett. b LTV) o per il trasporto di merci, che partecipano alla loro conduzione o che esercitano un servizio nautico a bordo;
b. fissare, per altre sostanze che riducono la capacità di condurre, il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di tolleranza all'alcol, si presume l'incapacità di condurre ai sensi della presente legge;
c. prescrivere che per l'accertamento di una dipendenza che riduce l'idoneità a condurre siano valutati gli esami effettuati secondo il presente articolo, in particolare le analisi del sangue, dei capelli e delle unghie;
d. prevedere eccezioni all'applicazione della presente sezione per la conduzione di determinati tipi di battelli senza motore;
e. autorizzare un Ufficio federale a disciplinare i dettagli.
Art. 31 cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco)
Art. 41 cpv. 1
1 Chiunque conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o esercita un servizio nautico a bordo in stato di ebrietà è punito con la multa. Se viene riscontrata una