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Consultazione 2014/170: Revisione parziale della legge federale sulla navigazione interna (LNI) · 8 pagine

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Navigazione interna

3 e 4Abrogati

Art. 15 Immatricolazione e contrassegno (concerne soltanto l'italiano)

1 Ogni battello deve essere immatricolato in un registro e contrassegnato.

2 I battelli che non sono immatricolati in un registro federale della navigazione devono essere immatricolati nel Cantone dove hanno il loro stazionamento.

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'immatricolazione e i contrassegni dei battelli e stabilisce le eccezioni.

Titolo prima dell’art. 15a

Sezione 1a: Vigilanza

Art. 15a Esami successivi

1 L'autorità effettua esami successivi a intervalli regolari. Effettua inoltre esami successivi se:

a. sussistono dubbi quanto alla sicurezza d'esercizio del battello; oppure

b. il battello è stato trasformato o essenzialmente modificato.

2 Sui battelli per passeggeri gli esami successivi sono effettuati in funzione dei rischi sulla base di rapporti di periti indipendenti o di controlli a campione svolti dalle autorità.

3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'esame successivo dei battelli.

Art. 15b Trasformazioni e modifiche

1 Se il detentore o il proprietario prevede trasformazioni o modifiche che possono incidere sulla sicurezza d'esercizio del battello, deve annunciarle all'autorità prima di realizzarle.

2Se le trasformazioni o le modifiche non sono contemplate dall’approvazione dei piani o dall’autorizzazione d’esercizio esistente, occorre rinnovare l'approvazione dei piani o l'autorizzazione d’esercizio o chiederne una nuova.

3 L'autorità decide caso per caso e stabilisce la procedura.

Art. 17 cpv. 2, 4 e 5

2 La licenza di condurre è rilasciata se l'esame ufficiale ha provato che il candidato possiede la necessaria competenza a condurre.

4 e 5 Abrogati