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Consultazione 2014/170: Revisione parziale della legge federale sulla navigazione interna (LNI) · 8 pagine
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Navigazione interna
3 e 4Abrogati
Art. 15 Immatricolazione e contrassegno (concerne soltanto l'italiano)
1 Ogni battello deve essere immatricolato in un registro e contrassegnato.
2 I battelli che non sono immatricolati in un registro federale della navigazione devono essere immatricolati nel Cantone dove hanno il loro stazionamento.
3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'immatricolazione e i contrassegni dei battelli e stabilisce le eccezioni.
Titolo prima dell’art. 15a
Sezione 1a: Vigilanza
Art. 15a Esami successivi
1 L'autorità effettua esami successivi a intervalli regolari. Effettua inoltre esami successivi se:
a. sussistono dubbi quanto alla sicurezza d'esercizio del battello; oppure
b. il battello è stato trasformato o essenzialmente modificato.
2 Sui battelli per passeggeri gli esami successivi sono effettuati in funzione dei rischi sulla base di rapporti di periti indipendenti o di controlli a campione svolti dalle autorità.
3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'esame successivo dei battelli.
Art. 15b Trasformazioni e modifiche
1 Se il detentore o il proprietario prevede trasformazioni o modifiche che possono incidere sulla sicurezza d'esercizio del battello, deve annunciarle all'autorità prima di realizzarle.
2Se le trasformazioni o le modifiche non sono contemplate dall’approvazione dei piani o dall’autorizzazione d’esercizio esistente, occorre rinnovare l'approvazione dei piani o l'autorizzazione d’esercizio o chiederne una nuova.
3 L'autorità decide caso per caso e stabilisce la procedura.
Art. 17 cpv. 2, 4 e 5
2 La licenza di condurre è rilasciata se l'esame ufficiale ha provato che il candidato possiede la necessaria competenza a condurre.
4 e 5 Abrogati