Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

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Compendio

L’imposta preventiva è un’imposta alla fonte che viene ritenuta dal debitore della prestazione imponibile su determinati redditi di capitali; essa ha una funzione di garanzia per le imposte sul reddito e sulla sostanza rispetto ai contribuenti domiciliati in Svizzera ed è così finalizzata all’equità fiscale. Anche rispetto alle persone domiciliate all’estero l’imposta ha in parte una funzione di garanzia, che tuttavia ha perso significato considerata l’estensione della cooperazione internazionale in ambito fiscale. Oltre a ciò, la riscossione dell’imposta nei confronti delle persone straniere persegue però anche un mero obiettivo fiscale, poiché da questa imposizione definitiva la Svizzera realizza considerevoli entrate fiscali.

L’imposta preventiva attualmente in vigore si fonda sul principio del debitore e vi sono assoggettati esclusivamente i redditi da fonti svizzere. Assoggettato all’imposta è il debitore domiciliato in Svizzera, ad esempio l’impresa con sede in Svizzera che emette un’obbligazione e vi paga un interesse agli investitori. L’imposta viene riscossa indipendentemente dalla persona del creditore (beneficiario della prestazione), vale a dire segnatamente anche per investitori istituzionali. Il sistema attuale assolve solamente in parte la funzione di garanzia in Svizzera, poiché anche i redditi da fonti estere soggiacciono all’imposta sul reddito e sulla sostanza, ma non vengono assoggettati all’imposta preventiva. Nel contempo, ne risultano svantaggi per l’economia nazionale. I gruppi con sede in Svizzera emettono le proprie obbligazioni periodicamente attraverso società con sede all’estero al fine di evitare l’imposta preventiva svizzera, che rende poco attrattivi i titoli svizzeri per gli investitori istituzionali. Ne consegue che in Svizzera il mercato dei capitali di terzi è relativamente sottosviluppato. Il relativo valore aggiunto viene creato all’estero, dove hanno sede anche i corrispondenti posti di lavoro.

Con un cambiamento di sistema in ambito di imposta preventiva è possibile contrastare efficacemente questi svantaggi: essa non deve più essere ritenuta dal debitore, ma dall’agente pagatore in Svizzera (di regola una banca), che accredita i relativi redditi al suo cliente. Poiché l’agente pagatore deve conoscere i propri clienti, il cambiamento di sistema offre la possibilità di trattenere l’imposta preventiva in modo mirato laddove lo esige la funzione di garanzia. L’imposta può così essere armonizzata con le necessità tanto del mercato dei capitali quanto del fisco. Non è previsto alcun cambiamento di sistema per i redditi da diritti di partecipazione svizzeri. In questo ambito, gli svantaggi di un cambiamento di sistema prevarrebbero sui vantaggi e dal punto di vista del mercato dei capitali non vi è nemmeno una sostanziale necessità di intervenire.

Il passaggio al principio dell’agente pagatore rafforza il mercato dei capitali svizzero, specialmente nel settore delle obbligazioni e dei titoli del mercato monetario. Nel contempo, la riforma estende la funzione di garanzia dell’imposta preventiva a tutti i titoli (ossia anche a quelli esteri) che ven-