Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/25: Revisione dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinante categorie di aziende e di lavoratori) · 3 pagine

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dalla distribuzione mattutina. Va sottolineato che gli invii espressi di cui al capoverso 8 dell'articolo 29 OPO non rientrano nel servizio universale. Non esiste tuttavia una definizione giuridica del concetto "invio espresso". Bisogna quindi essere cauti con questa terminologia, perché molti fornitori considerano "espressi" gli invii trattati rapidamente anche se, secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera a numero 1 OPO, sarebbero piuttosto da intendere come tali gli invii che vengono distribuiti il primo giorno feriale successivo al giorno della presa in consegna e pertanto rientrano nel servizio universale. Per questo motivo, soprattutto ai fini dell’esecuzione, non ci si deve basare sulle definizioni dei tipi di invio utilizzate dalle aziende. Occorre decidere di caso in caso se i prodotti denominati "invii espressi" rientrano o meno nel servizio universale. A questo fine, i criteri di valutazione potrebbero ad esempio essere i seguenti: trattamento degli invii nella stessa rete, distribuzione entro il giorno feriale successivo, differenza di prezzo. Va inoltre fatto notare che gli invii per corriere non rientrano nella disposizione speciale.

La seconda limitazione, di tipo quantitativo, riguarda il volume di invii trattati di notte e di domenica o nei giorni festivi nell’ambito del servizio universale. Essi devono rappresentare in media più del 50% degli invii di un anno civile rispetto agli altri invii che vengono trattati di notte, la domenica o in un giorno festivo al di fuori del servizio universale. In tal modo si garantisce che l’attività principale di un’azienda si concentri sul servizio pubblico indispensabile per la popolazione, senza vietare l'offerta di altri servizi che non rientrano nel servizio universale. Non è tuttavia consentito il lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi se in questo lasso di tempo il fornitore non fornisce prestazioni rientranti nel servizio universale.

Il capoverso 2 limita ulteriormente il campo di applicazione escludendo i lavoratori occupati al servizio allo sportello o che forniscono informazioni ai clienti. In questi casi, poco importa che le informazioni siano fornite via email, telefono o altri mezzi di comunicazione. Ciò è dovuto in prima linea alla volontà di garantire parità di trattamento rispetto ad altri settori che offrono gli stessi servizi. Le attività quali la fornitura di servizi alla clientela devono essere valutate di caso in caso. È possibile che siano previste da un’altra disposizione della OLL 2 (come ad es. l’art. 33) o che sottostiano all’obbligo di autorizzazione.

Disposizioni speciali applicabili

Articolo 4 OLL 2

I fornitori di servizi postali possono occupare integralmente lavoratori di notte e la domenica senza autorizzazione ufficiale. Questa disposizione esonera le aziende esclusivamente dall’obbligo di autorizzazione. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono essere osservate.

Articolo 13 OLL 2

In deroga all'articolo 20 capoverso 2 LL, il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi non deve necessariamente essere accordato nella settimana precedente o successiva a tali giorni. Esso può anche essere accordato in blocco per un anno civile.

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