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Consultazione 2014/27: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, gestione della lista d'attesa, etichettatura dell'elettricità e promozione · 9 pagine

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730.01 Ordinanza sull'energia (OEn)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 7 dicembre 19981 sull'energia è modificata come segue:

Art. 1a cpv. 4

4 Ogni azienda soggetta all’obbligo di etichettatura, indipendentemente dal fatto che abbia scelto il mix del prodotto o il mix del fornitore, pubblica, al più tardi alla fine dell’anno civile seguente, il proprio mix del fornitore e la quantità complessiva di energia elettrica fornita ai suoi consumatori finali. La pubblicazione deve avvenire, in particolare, attraverso un unico indirizzo Internet liberamente accessibile.

Art. 3g cpv. da 5 a 7

abrogati

Art. 3gbisOrdine di presa in considerazione

1 Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di notifica. Se non tutti i progetti notificati uno stesso giorno possono essere presi in considerazione, la società nazionale di rete prende dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.

2 Per i progetti non presi in considerazione, la società nazionale di rete gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie di produzione. I progetti vengono inseriti nella rispettiva lista d'attesa sulla base della data di notifica.

3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, la società nazionale di rete prende in considerazione

a. i progetti nella lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici, secondo la data di notifica;

b. i progetti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione nel seguente ordine:

1 RS 730.01