Progetto
Consultazione 2014/27: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, gestione della lista d'attesa, etichettatura dell'elettricità e promozione · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Ordinanza sull'energia 730.01
Art. 16 frase introduttiva
Gli aiuti finanziari a destinazione vincolata possono essere accordati per le misure secondo l’articolo 13 della legge, se il progetto corrisponde alle esigenze dell’articolo 15 e:
Art. 16a cpv.1 frase introduttiva
1 I contributi globali ai programmi cantonali per la promozione dei provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11 della legge possono essere concessi se il Cantone in questione:
Art. 17 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3
1 Contributi globali possono essere accordati ai programmi dei Cantoni per la promozione delle misure conformi all’articolo 13 della legge, se il Cantone in questione:
3 Contributi globali possono essere accordati anche a programmi realizzati congiuntamente da più Cantoni.
Art. 19 cpv. 1
1 Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata vanno presentate all’UFE almeno quattro mesi prima dell’inizio della costruzione, ovvero dell’esecuzione del progetto.
Art. 20 rubrica e cpv. 1, 3 e 4
Valutazione delle domande
1 L’Ufficio si pronuncia sulle richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata entro un termine di quattro mesi dalla ricezione dei documenti completi e sulle richieste di contributi globali entro un termine di due mesi. Non vi è alcuna pretesa giuridica ad aiuti finanziari a destinazione vincolata e a contributi globali.
3abrogato
4 Nel caso di richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata, l'UFE informa i Cantoni in merito alla decisione.
II
1 Le appendici 1.2, 1.5 e 1.8 sono sostituite dalle versioni qui annesse.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.