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Consultazione 2014/27: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, gestione della lista d'attesa, etichettatura dell'elettricità e promozione · 9 pagine

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Ordinanza sull'energia 730.01

Art. 16 frase introduttiva

Gli aiuti finanziari a destinazione vincolata possono essere accordati per le misure secondo l’articolo 13 della legge, se il progetto corrisponde alle esigenze dell’articolo 15 e:

Art. 16a cpv.1 frase introduttiva

1 I contributi globali ai programmi cantonali per la promozione dei provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11 della legge possono essere concessi se il Cantone in questione:

Art. 17 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3

1 Contributi globali possono essere accordati ai programmi dei Cantoni per la promozione delle misure conformi all’articolo 13 della legge, se il Cantone in questione:

3 Contributi globali possono essere accordati anche a programmi realizzati congiuntamente da più Cantoni.

Art. 19 cpv. 1

1 Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata vanno presentate all’UFE almeno quattro mesi prima dell’inizio della costruzione, ovvero dell’esecuzione del progetto.

Art. 20 rubrica e cpv. 1, 3 e 4

Valutazione delle domande

1 L’Ufficio si pronuncia sulle richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata entro un termine di quattro mesi dalla ricezione dei documenti completi e sulle richieste di contributi globali entro un termine di due mesi. Non vi è alcuna pretesa giuridica ad aiuti finanziari a destinazione vincolata e a contributi globali.

3abrogato

4 Nel caso di richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata, l'UFE informa i Cantoni in merito alla decisione.

II

1 Le appendici 1.2, 1.5 e 1.8 sono sostituite dalle versioni qui annesse.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.