Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 11 pagine

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può decidere da solo ciò che è economicamente sostenibile per un’impresa (act, Groupe e, Handelskammer beider Basel, IGEB, Ct. VS, myclimate, Stahl Gerlafingen, swissbrick, swissmem).

Un gruppo di partecipanti chiede l’estensione del disciplinamento dei casi di rigore, così che l’insieme delle imprese SSQE possa beneficiare di diritti di emissione supplementari, assegnati a titolo gratuito, o di un aumento della quantità computabile di certificati di riduzione delle emissioni esteri appena il prezzo all’interno del sistema svizzero di scambio di quote di emissioni è di un determinato fattore maggiore di quello nel sistema europeo di scambio di quote di emissioni. La differenza di prezzo tra i diritti di emissione europei e quelli svizzeri va impiegata quale unico criterio e la presentazione della domanda deve essere necessaria una sola volta per l’intero periodo fino al 2020. Conformemente agli stessi partecipanti, il termine per la presentazione della domanda di trattamento quale caso di rigore va prorogato per lo meno fino alla presentazione dei rapporti di monitoraggio a fine marzo (ASTAG, cemsuisse, Centre Patronal, economiesuisse, EV, Handelskammer beider Basel, IGEB, Ct. SO, Ct. VS, SKW, scienceindustries, strasseschweiz, swissbrick, swissmem, VSE).

Fino all’avvenuto collegamento con il sistema europeo di scambio di quote di emissioni, Flughafen ZH chiede un riconoscimento univoco e la considerazione dei diritti di emissione europei in Svizzera. Ct. SH e Swisscleantech chiedono invece una gestione restrittiva del disciplinamento dei casi di rigore affinché non venga minata l’efficacia del sistema di scambio di quote di emissioni. L’ASIG osserva che il disciplinamento dei casi di rigore deve essere considerato nel bilancio di CO2- affinché il disciplinamento non porti a un trasferimento ingiustificato dell’impegno di riduzione sul rimanente consumo di combustibile.

Per le associazioni ambientaliste sarà possibile avvalersi del disciplinamento dei casi di rigore soltanto se le imprese hanno attuato, provandolo, tutti i provvedimenti di riduzione delle emissioni (Greenpeace, myclimate, pro Natura, SES, ATA, WWF). Fatta eccezione per myclimate, questo gruppo di partecipanti reclama in più la prova che senza il disciplinamento dei casi di rigore si verificherebbe una rilocalizzazione della produzione che sarebbe connessa con maggiori emissioni di gas serra.

6.4 Esenzione dalla tassa sul CO2 per le imprese

La possibilità di farsi esentare dalla tassa sul CO2 applicata ai combustibili mediante un impegno di riduzione viene percepita quale strumento importante e necessario a disposizione delle imprese a forte intensità di emissioni. In particolare da parte dell’economia viene chiesto a più riprese di allargare la cerchia delle imprese aventi diritto all’esenzione dalla tassa. Della possibilità di farsi esentare dalla tassa sul CO2 applicata ai combustibili mediante un impegno di riduzione devono, per quanto possibile, beneficiare tutte le imprese – in particolare anche le piccole e medie imprese.

Il Consiglio federale viene quindi invitato a rinunciare alla definizione di attività che autorizzano all’esenzione dalla tassa. Stralciando le attività definite nell’allegato 7 viene meno anche l’inutile limitazione che almeno il 60 per cento di tutte le emissioni di gas serra di un’impresa devono essere causate da una di queste attività (CCIG, Centre Patronal, COOP, economiesuisse, ECO SWISS, EV, PLR, Handelskammer beider Basel, hotelleriesuisse, hotelleriesuisse GR, IG DHS, IGEB, Forum PMI, MIGROS, scienceindustries, sgv, SKW, swissbrick, swissmem, swisspower, Swiss Textiles, VSE, ASIG).

Incontra opposizione anche la proposta del Consiglio federale che più imprese possono farsi esentare congiuntamente dalla tassa sul CO2, soltanto se in uno dei due anni precedenti ciascuna di queste imprese ha emesso gas serra per un volume di almeno 100 tonnellate di CO2eq (CCIG, Centre Patronal, economiesuisse, ECO SWISS, EV, Fromarte, hotelleriesuisse, hotelleriesuisse GR, Forum PMI, Ct. UR, scienceindustries, sgv, SKW, swissmem, swisspower, Swiss Textiles, VSE, ASIG, vslf).

Vengono anche chieste alcune riformulazioni concrete, ovvero estensioni dell’elenco delle imprese che hanno diritto all’esenzione dalla tassa conformemente all’allegato 7 dell’ordinanza sul CO2 (CCIG, COOP, Fernwärme Schweiz, IG DHS, InfraWatt, Ct. BE, MIGROS, SIG, swisspower). Ad esempio, anche la produzione di calore / freddo che viene immessa in reti locali di teleriscaldamento e teleraffreddamento deve dare diritto all’esenzione dalla tassa; la limitazione alle reti regionali deve quindi essere stralciata (CCIG, IG DHS, Ct. BE, SIG, swisspower).

7/11 274/2006-01959/40/34/L401-2743