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Consultazione 2014/4: Revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> · 20 pagine
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Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza sul CO2 del 30 novembre 20121 è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 3
3 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) esamina se sono adempiuti i presupposti di cui al capoverso 2. Se lo sono, rilascia una lettera di approvazione secondo l’articolo 6 capoverso 3 o secondo l’articolo 12 capoverso 5 del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 19972 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
Art. 5 rubrica, cpv. 1 lett. b, lett. c n. 2 e lett. d, nonché cpv. 2
Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera
1 Sono rilasciati attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera se:
b. il progetto o i piani del programma:
1. non sarebbero redditizi senza il ricavo della vendita degli attestati;
2. sono almeno conformi allo stato della tecnica; e
3. prevedono provvedimenti che portano a una riduzione delle emissioni che supera l’andamento di riferimento di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera d;
c. le riduzioni delle emissioni:
2. non sono state conseguite in un’impresa SSQE o, fatto salvo l’articolo 12, in un’impresa soggetta a un impegno di riduzione; e
d. alla presentazione della domanda di cui all’articolo 7, l’inizio della realizzazione del progetto non risale a oltre tre mesi prima.