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Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
(Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulle dichiarazioni agricole è modificata come segue:
Sostituzione di un'espressione
In tutta l'ordinanza l'espressione "Ufficio federale" è sostituita con "UFAG".
Art. 1
1 La presente ordinanza si applica ai seguenti prodotti importati:
a. carne di animali della specie equina, bovina, ovina, caprina e suina ad eccezione dei cinghiali, di conigli domestici, di volatili domestici ad eccezione delle galline ovaiole e di selvaggina da allevamento biungulata;
b. preparati di carne e prodotti a base di carne con una quota di carne di almeno il 20 per cento della massa;
c. uova di pollame domestico (Gallus domesticus);
d. preparazioni a base di uova.
Essa non si applica agli insaccati scottati, crudi e cotti.
3 Per carne s'intendono tutte le parti commestibili degli animali enumerati al capoverso 1 lettera a.
4 Per i preparati di carne e i prodotti a base di carne si applicano le definizioni determinanti del DFI nell’ambito delle derrate alimentari di origine animale.
1 RS 916.51
2014–......