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Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine

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Indagine conoscitiva

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

(Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulle dichiarazioni agricole è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione "Ufficio federale" è sostituita con "UFAG".

Art. 1

1 La presente ordinanza si applica ai seguenti prodotti importati:

a. carne di animali della specie equina, bovina, ovina, caprina e suina ad eccezione dei cinghiali, di conigli domestici, di volatili domestici ad eccezione delle galline ovaiole e di selvaggina da allevamento biungulata;

b. preparati di carne e prodotti a base di carne con una quota di carne di almeno il 20 per cento della massa;

c. uova di pollame domestico (Gallus domesticus);

d. preparazioni a base di uova.

Essa non si applica agli insaccati scottati, crudi e cotti. 

3 Per carne s'intendono tutte le parti commestibili degli animali enumerati al capoverso 1 lettera a.

4 Per i preparati di carne e i prodotti a base di carne si applicano le definizioni determinanti del DFI nell’ambito delle derrate alimentari di origine animale.

1 RS 916.51

2014–......