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Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine

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5 Per le uova si applica la definizione del DFI nell’ambito delle derrate alimentari di origine animale.

6 Per preparazioni a base di uova s’intendono le uova al tegamino, le uova sode e le uova sode e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche). 

Art. 2 Obbligo di dichiarazione

1 Chiunque consegni ai consumatori prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 1 ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera deve dichiararlo all’atto della consegna conformemente agli articoli 3–5.

2 La consegna di prodotti ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera nelle strutture collettive come i pubblici esercizi, gli ospedali o gli impianti di ristorazione collettiva deve essere altresì dichiarata conformemente agli articoli 3-5.

3 Dall’obbligo di dichiarazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 è esentato chiunque possa provare che i prodotti non sono stati ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera.

4 Sono vietate in Svizzera:

a. la produzione di carne mediante le seguenti sostanze per aumentare le prestazione degli animali:

1. sostanze ormonali e non ormonali di cui all'allegato 4 lettera b dell'ordinanza del 18 agosto 20042 sui medicamenti veterinari; oppure

2. sostanze non ormonali di cui all'articolo 160 capoverso 8 LAgr.

b. la produzione di carne di coniglio domestico e la produzione di uova, se non sono adempiute le esigenze di tenuta degli animali:

1. per la tenuta di conigli domestici: articoli 7, 10 capoverso 1, 64 e 65 dell’ordinanza del 23 aprile 20083 sulla protezione degli animali,

2. per la tenuta di pollame domestico: allegato 1 tabella 9 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali.

5 Per la prova che un prodotto non è stato ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera (prova che il divieto di un metodo di produzione è equivalente) si applicano le esigenze di cui all’articolo 6 o 8.

Art. 3. Dichiarazione della carne, dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne

1 La carne, i preparati di carne nonché i prodotti a base di carne devono essere dichiarati mediante la menzione corrispondente tra «Può essere stato prodotto con sostanze ormonali per aumentare le prestazioni degli animali.» e «Può essere stato

2 RS 812.212.27

3 RS 455.1