Progetto
Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 48Fedlex · Progetto
5 Per le uova si applica la definizione del DFI nell’ambito delle derrate alimentari di origine animale.
6 Per preparazioni a base di uova s’intendono le uova al tegamino, le uova sode e le uova sode e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche).
Art. 2 Obbligo di dichiarazione
1 Chiunque consegni ai consumatori prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 1 ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera deve dichiararlo all’atto della consegna conformemente agli articoli 3–5.
2 La consegna di prodotti ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera nelle strutture collettive come i pubblici esercizi, gli ospedali o gli impianti di ristorazione collettiva deve essere altresì dichiarata conformemente agli articoli 3-5.
3 Dall’obbligo di dichiarazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 è esentato chiunque possa provare che i prodotti non sono stati ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera.
4 Sono vietate in Svizzera:
a. la produzione di carne mediante le seguenti sostanze per aumentare le prestazione degli animali:
1. sostanze ormonali e non ormonali di cui all'allegato 4 lettera b dell'ordinanza del 18 agosto 20042 sui medicamenti veterinari; oppure
2. sostanze non ormonali di cui all'articolo 160 capoverso 8 LAgr.
b. la produzione di carne di coniglio domestico e la produzione di uova, se non sono adempiute le esigenze di tenuta degli animali:
1. per la tenuta di conigli domestici: articoli 7, 10 capoverso 1, 64 e 65 dell’ordinanza del 23 aprile 20083 sulla protezione degli animali,
2. per la tenuta di pollame domestico: allegato 1 tabella 9 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali.
5 Per la prova che un prodotto non è stato ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera (prova che il divieto di un metodo di produzione è equivalente) si applicano le esigenze di cui all’articolo 6 o 8.
Art. 3. Dichiarazione della carne, dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne
1 La carne, i preparati di carne nonché i prodotti a base di carne devono essere dichiarati mediante la menzione corrispondente tra «Può essere stato prodotto con sostanze ormonali per aumentare le prestazioni degli animali.» e «Può essere stato