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Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine
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a. utilizzare i dati e le informazioni raccolti nell’attività di controllo esclusivamente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati;
b. concordare precedentemente con l'UFAG qualsiasi modifica prevista delle fattispecie importanti per il riconoscimento;
c. contrarre un’assicurazione responsabilità civile appropriata o costituire riserve sufficienti.
5 L’UFAG può revocare il riconoscimento se le condizioni e gli oneri non sono adempiuti.
Art. 13 Controlli
1 L'ente di certificazione effettua, almeno una volta all'anno, un controllo per azienda. Verifica se tutte le imprese che sottostanno all'obbligo di certificazione adempiono integralmente le prescrizioni della presente ordinanza.
2 Oltre al controllo condotto annualmente, l'ente di certificazione effettua controlli saltuari non annunciati in almeno il 10 per cento delle aziende.
3 Sul controllo annuale di cui al capoverso 1 va redatto un rapporto completo all'attenzione dell'UFAG che deve essere controfirmato dalla persona responsabile dell'impresa controllata.
Art. 16 Disposizioni transitorie relative alla modifica del...
I prodotti che devono essere dichiarati secondo il diritto previgente possono essere consegnati dichiarati secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2015.
II
L'ordinanza del 27 agosto 20087 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) è modificata come segue:
Art. 11 cpv.1 frase introduttiva e lett. bbis, 3, 6, 9 e 10
1 La carne secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 26 novembre 20038 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr) cui non è allegato un certificato sanitario riconosciuto dall’Unione europea può essere importata soltanto se:
bbis è accompagnata da un certificato sanitario riconosciuto dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV); e
3 Al momento dell’arrivo le partite di carne, per quanto riguarda il possibile utilizzo di sostanze ormonali per aumentare le prestazioni degli animali, devono recare dichiarazioni sugli imballaggi secondo l'articolo 3 capoverso 1 ODAgr in una delle