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Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine

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Art. 11 Enti di certificazione

Gli enti di certificazione devono:

a. essere accreditati per la loro attività ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19965 sull’accreditamento e sulla designazione;

b. disporre di un’organizzazione ben definita nonché di una procedura di certificazione e di vigilanza (procedura di controllo standard) nella quale sono fissati in particolare i criteri imposti come oneri alle imprese sottoposte al loro controllo, nonché un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregolarità;

c. disporre di competenza specifica, equipaggiamento e infrastruttura necessari allo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione in virtù della presente ordinanza;

d. disporre di un numero sufficiente di collaboratori che abbiano conoscenze tecniche sufficienti riguardanti la produzione animale e conoscenze sufficienti dei metodi di produzione vietati in Svizzera giusta l'articolo 2 capoverso 4;

e. garantire che i loro collaboratori dispongano delle necessarie qualificazione, formazione ed esperienza nell'ambito della produzione animale in generale e delle prescrizioni della presente ordinanza in particolare;

f. essere indipendenti e liberi da ogni conflitto di interesse per quanto riguarda l'attività di controllo e di certificazione in virtù della presente ordinanza; e

g. disporre di un'adeguata normativa per l'autonomia e la rotazione dei controllori.

Art. 12 Enti di certificazione esteri

1 Sentito il Servizio svizzero di accreditamento, l'UFAG riconosce gli enti di certificazione esteri per l’esercizio dell’attività, se questi provano di possedere una qualificazione equivalente a quella richiesta in Svizzera.

2 Gli enti di certificazione devono segnatamente provare che:

a. possono soddisfare le esigenze giusta l'articolo 11;

b. possono assumere gli obblighi giusta l’articolo 13;

c. conoscono la legislazione svizzera pertinente.

3 È fatto salvo l’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio.

4 L'UFAG può rilasciare riconoscimenti di durata limitata e vincolarli a oneri. Può segnatamente imporre all’ente di certificazione gli oneri seguenti:

5 RS 946.512

6 RS 946.51