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Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine

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prodotto con sostanze non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali, come antibiotici.». Se del caso vanno dichiarate entrambe le menzioni.

2 La carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne di coniglio domestico devono essere dichiarati mediante la menzione «Proveniente da metodo di tenuta non autorizzato in Svizzera».

Art. 4 Dichiarazione per le uova

Le uova e le loro preparazioni devono essere dichiarate mediante la menzione «Provenienti da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera».

Art. 5 Forma della dichiarazione

1 La dichiarazione deve essere conforme alle disposizioni degli articoli 26-28 dell'ordinanza del 23 novembre 20054 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

2 In caso di prodotti preimballati, la dichiarazione deve essere apposta su ogni imballaggio o etichetta. Per prodotti non imballati, la dichiarazione scritta deve essere esposta dove tali prodotti sono offerti.

3 Nelle strutture come gli esercizi pubblici, gli ospedali o gli impianti di ristorazione collettiva, la dichiarazione deve avvenire per scritto. In caso di difficoltà temporanea e a breve termine nell’approvvigionamento di un prodotto, è possibile informare verbalmente in merito alla sua sostituzione.

Art. 6 Prova dell’equivalenza di divieti legali di metodi di produzione

1 La prova che un prodotto non è ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera è fornita se:

a. è possibile ricostruire completamente il flusso delle merci mediante le partite conformemente alle prescrizioni determinanti del DFI nell’ambito della caratterizzazione e della pubblicità delle derrate alimentari; e

b. il prodotto proviene da un Paese in cui esiste, secondo l'elenco dei Paesi (art. 7), un divieto legale equivalente del metodo di produzione della materia prima corrispondente.

2 Anziché la prova di cui al capoverso 1 lettera b può essere fornita la prova che un prodotto è stato ottenuto senza utilizzare le sostanze di cui all’articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 per aumentare le prestazioni degli animali, allegando al prodotto, all’atto dell’importazione, un certificato sanitario riconosciuto dall’Unione europea.

Art. 7 cpv. 1

1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina in un elenco (elenco dei Paesi) i Paesi in cui vige un divieto legale di metodi di produzione equivalente a

4 SR 817.02