Progetto

Consultazione 2014/47: Modifica del diritto di locazione nel Codice delle obbligazioni · 2 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

c. lo comunica con la minaccia di disdetta o dando la disdetta.

4 I capoversi 1 e 3 si applicano anche se il locatore intende in altro modo modificare unilateralmente il contratto a svantaggio del conduttore, segnatamente diminuendo le sue prestazioni o introducendo nuove spese accessorie.

5 Per la comunicazione di aumenti di pigione e di adeguamenti degli importi in acconto per le spese accessorie è sufficiente la riproduzione meccanica della firma.

6 Per la comunicazione degli aumenti di pigione previsti in un accordo sulle pigioni scalari è sufficiente la semplice notifica.

Art. 270 cpv. 2

2 Prima della conclusione di un nuovo contratto di locazione per locali d’abitazione è obbligatorio comunicare al conduttore la pigione applicata nel precedente rapporto di locazione e motivare un eventuale aumento della stessa, mediante il modulo di cui all’articolo 269d capoverso 1.

Art. 298 cpv. 2

2 Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo sul quale sia indicata all’affittuario la procedura per contestare la disdetta o per domandare una protrazione dell’affitto. Il modulo deve essere rilasciato o approvato dall’UFAB.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.