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Consultazione 2014/47: Modifica del diritto di locazione nel Codice delle obbligazioni · 2 pagine
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c. lo comunica con la minaccia di disdetta o dando la disdetta.
4 I capoversi 1 e 3 si applicano anche se il locatore intende in altro modo modificare unilateralmente il contratto a svantaggio del conduttore, segnatamente diminuendo le sue prestazioni o introducendo nuove spese accessorie.
5 Per la comunicazione di aumenti di pigione e di adeguamenti degli importi in acconto per le spese accessorie è sufficiente la riproduzione meccanica della firma.
6 Per la comunicazione degli aumenti di pigione previsti in un accordo sulle pigioni scalari è sufficiente la semplice notifica.
Art. 270 cpv. 2
2 Prima della conclusione di un nuovo contratto di locazione per locali d’abitazione è obbligatorio comunicare al conduttore la pigione applicata nel precedente rapporto di locazione e motivare un eventuale aumento della stessa, mediante il modulo di cui all’articolo 269d capoverso 1.
Art. 298 cpv. 2
2 Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo sul quale sia indicata all’affittuario la procedura per contestare la disdetta o per domandare una protrazione dell’affitto. Il modulo deve essere rilasciato o approvato dall’UFAB.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.