Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 59Fedlex · Progetto

22 8 Informazioni tossicologiche

Occorre fornire sommari esaurienti d’esame:

a. per le quantità pari o superiori a 1 tonnellata all’anno: sulle informazioni secondo l’allegato VII punto 8 del regolamento UE-REACH90;

b. per le quantità pari o superiori a 10 tonnellate all’anno: oltre che sulle informazioni di cui alla lettera a, sulle informazioni secondo l’allegato VIII punto 8 del regolamento UE-REACH;

c. per le quantità pari o superiori a 100 tonnellate all’anno: oltre che sulle informazioni di cui alle lettere a e b, sulle informazioni secondo l’allegato IX punto 8 del regolamento UE-REACH;

d per le quantità pari o superiori a 1000 tonnellate all’anno: oltre che sulle informazioni di cui alle lettere a–c, sulle informazioni secondo l’allegato X punto 8 del regolamento UE-REACH.

23 9 Informazioni ecotossicologiche

Occorre fornire sommari esaurienti d’esame:

a. per le quantità pari o superiori a 1 tonnellata all’anno: sulle informazioni secondo l’allegato VII punto 9 del regolamento UE-REACH91;

b. per le quantità pari o superiori a 10 tonnellate all’anno: oltre che sulle informazioni secondo la lettera a, sulle informazioni secondo l’allegato VIII punto 9 del regolamento UE-REACH;

c. per le quantità pari o superiori a 100 tonnellate all’anno: oltre che sulle informazioni secondo le lettere a e b, sulle informazioni secondo l’allegato IX punto 9 del regolamento UE-REACH;

d. per le quantità pari o superiori a 1000 tonnellate all’anno: oltre che sulle informazioni secondo le lettere a–c, sulle informazioni secondo l’allegato X punto 9 del regolamento UE-REACH.

24 10Rinuncia a taluni esami

È possibile rinunciare a taluni esami di cui ai numeri 7–9 se, in applicazione dei criteri di cui all’allegato XI del regolamento UE-REACH92:

a. gli esami non appaiono necessari dal profilo scientifico;

b. gli esami sono tecnicamente impossibili;

c. la valutazione dell’esposizione consente di rinunciare a taluni esami.

90 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

91 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

92 V nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.