Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 26 capoverso 3, 29, 30a–30d, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1,
41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3 e 48 capoverso 2 della
legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2
della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici
al commercio,
ordina:
1 Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina:
a. la determinazione e la valutazione dei pericoli e rischi per la vita e la salute dell’essere umano nonché per l’ambiente che potrebbero essere cagionati da sostanze e preparati;
b. le condizioni per l’immissione sul mercato di sostanze e preparati che potrebbero mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente;
c. l’utilizzazione di sostanze e preparati che potrebbero mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente;
d. il trattamento di dati su sostanze e preparati da parte delle autorità d’esecuzione.
2 La presente ordinanza si applica ai biocidi e ai prodotti fitosanitari quando alla stessa rinvia l’ordinanza del 18 maggio 20055 sui biocidi o l’ordinanza del 18 maggio 20056 sui prodotti fitosanitari.
RS ..........