Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim);

visti gli articoli 26 capoverso 3, 29, 30a–30d, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1,

41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3 e 48 capoverso 2 della

legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);

visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2

della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque;

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici

al commercio,

ordina:

1 Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina:

a. la determinazione e la valutazione dei pericoli e rischi per la vita e la salute dell’essere umano nonché per l’ambiente che potrebbero essere cagionati da sostanze e preparati;

b. le condizioni per l’immissione sul mercato di sostanze e preparati che potrebbero mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente;

c. l’utilizzazione di sostanze e preparati che potrebbero mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente;

d. il trattamento di dati su sostanze e preparati da parte delle autorità d’esecuzione.

2 La presente ordinanza si applica ai biocidi e ai prodotti fitosanitari quando alla stessa rinvia l’ordinanza del 18 maggio 20055 sui biocidi o l’ordinanza del 18 maggio 20056 sui prodotti fitosanitari.

RS ..........

1 RS 813.1

2 RS 814.01

3 RS 814.20

4 RS 946.51

5 RS 813.12