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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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c. non mette in pericolo la salute.
Art. 7 Sostanze soggette a restrizioni
1 I cosmetici possono contenere solo:
a. i coloranti elencati nell’allegato 4 secondo le prescrizioni e le limitazioni ivi fissate; fanno eccezione le tinture per capelli;
b. i conservanti elencanti nell’allegato 5 secondo le condizioni ivi fissate;
c. i filtri ultravioletti elencanti nell’allegato 6 secondo le condizioni ivi fissate;
2 I cosmetici possono contenere le sostanze soggette a restrizioni elencante nell’allegato 3 secondo le condizioni ivi fissate.
3 Le sostanze elencate negli allegati 3–6 non comprendono i nanomateriali, salvo dove espressamente indicato.
Sezione 5 Caratterizzazione, pubblicità e divieto di inganno
Art. 8 Elenco degli ingredienti nella caratterizzazione
1 Sugli imballaggi e sui recipienti dei cosmetici devono figurare, al momento dell’immissione sul mercato, l’elenco degli ingredienti, in ordine decrescente degli ingredienti, preceduto dal termine «ingredienti» e occorre tener conto delle indicazioni seguenti:
a. gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all’1 % in massa del prodotto finito possono essere indicati in un ordine a piacimento;
b. i coloranti possono essere indicati in un ordine a piacimento dopo gli altri ingredienti, tramite il numero CI (Colour Index) o la denominazione di cui all’allegato 4;
c. per i cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l’insieme dei coloranti utilizzati nella gamma, ad eccezione di quelli destinati a colorare i capelli o le zone pilifere e le ciglia, a condizione di aggiungervi le parole «può contenere …» o il simbolo «+/-»;
d. le composizioni odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime possono figurare sotto la designazione di «profumo» o «aroma»; la presenza di sostanze la cui dichiarazione è richiesta secondo l’allegato 3 deve essere indicata nell’elenco degli ingredienti, oltre alla designazione di «profumo» o «aroma»;
e. tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti, seguiti dalla parola «nano» posta tra virgolette;
f. gli ingredienti sono elencati secondo la denominazione comune definita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti menzionato