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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Ordinanza del DFI sullʼaggiunta di vitamine, sali minerali e talune altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM)

del ...

Il Dipartimento federale dellʼinterno (DFI),

visti gli articoli 10 capoverso 4, 25 capoverso 2 e 35 capoversi 4 e 5 dellʼordinanza del ... 1 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo dʼapplicazione

1 La presente ordinanza disciplina lʼaggiunta alle derrate alimentari di vitamine, sali minerali e sostanze di altro tipo che hanno effetti nutrizionali o fisiologici, nonché la loro caratterizzazione.

2 Per lʼutilizzo di vitamine, sali minerali e sostanze di altro tipo di cui al capoverso 1 come additivi sono applicabili le disposizioni dellʼordinanza del DFI del 25 novembre 20132 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari.

3 La presente ordinanza non si applica agli integratori alimentari secondo dellʼordinanza del DFI del...3 sugli integratori alimentari.

Art. 2 Aggiunta di vitamine e sali minerali

1 Lʼaggiunta di vitamine e sali minerali alle derrate alimentari è consentita per i seguenti scopi:

a. conservare o migliorare il valore nutritivo;

b. tutelare la salute della popolazione.

2 Possono essere aggiunti solamente vitamine e sali minerali di cui allʼallegato 1 nella forma biodisponibile per il corpo umano.

3 Valgono le quantità massime di cui allʼallegato 1.

1RS ...

2 RS 817.022.31

3RS …

2015–......