Avamprogetti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1783Fedlex · Progetto

5 È vietato aggiungere una sostanza di cui al capoverso 1 alle derrate alimentari che figurano nellʼallegato 4.

6 Le sostanze di cui allʼallegato 5 non possono essere aggiunte alle derrate alimentari.

Art. 7 Caratterizzazione

1 Se a una derrata alimentare vengono aggiunti una vitamina, un sale minerale o una sostanza di altro tipo che ha effetti nutrizionali o fisiologici,

a. queste aggiunte devono essere indicate nellʼelenco degli ingredienti della derrata alimentare in questione; e

b. in ogni caso è obbligatoria una dichiarazione del valore nutritivo conformemente agli articoli 21–27 OIDerr6; fanno eccezione il sale commestibile, il sale da cucina o il sale iodato o fluorato.

2 Il sale commestibile, il sale da cucina o il sale iodato deve essere designato come «sale commestibile iodato», «sale da cucina iodato» o «sale iodato».

3 Il sale commestibile, il sale da cucina o il sale fluorato deve essere designato come «sale commestibile fluorato», «sale da cucina fluorato» o «sale fluorato».

4 Per quanto riguarda il sale commestibile sono ammesse le seguenti indicazioni:

a. per il sale commestibile iodato: «Un apporto sufficiente di iodio impedisce la formazione del gozzo»;

b. per il sale commestibile fluorato: «Il fluoro agisce contro la carie dentale».

Art. 8 Adeguamento degli allegati

LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. A tal fine tiene conto in particolare delle valutazioni dellʼAutorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority, EFSA).

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

È abrogata lʼordinanza del DFI del 23 novembre 20057 sullʼaggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari.

Art. 10 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie si basano sullʼarticolo 90 capoverso 1 ODerr.

6 RS….

7 RU ...