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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1809Fedlex · Progetto

3 La carne macinata e i preparati di carne devono essere confezionati o imballati immediatamente dopo la fabbricazione e refrigerati o surgelati alle temperature di cui all’articolo 29 capoverso 1.

4 Dopo essere stati scongelati, la carne macinata e i preparati di carne non possono essere ricongelati.

5 Le aziende di commercio al dettaglio possono:

a. derogare ai termini previsti dal capoverso 2, purché la sicurezza delle derrate alimentari sia costantemente garantita;

b. vendere carne macinata e preparati di carne senza imballaggio.

Art. 32 Carne separata meccanicamente

1 Se la carne è separata meccanicamente, dopo la macellazione le materie prime non disossate devono essere utilizzate entro:

a. 7 giorni dalla macellazione, se provengono direttamente da un macello annesso;

b. 5 giorni dalla macellazione in tutti gli altri casi;

c. fanno eccezione al termine di cui alla lettera b le carcasse di volatili da cortile che non devono avere più di 3 giorni.

2 Se la separazione meccanica non avviene immediatamente dopo il disossamento, le ossa carnose devono essere immagazzinate e trasportate a una temperatura non superiore a 2 °C o surgelate.

3 Dopo essere state scongelate, le ossa carnose non possono essere ricongelate.

4 Se non è utilizzata subito dopo essere stata prodotta, la carne separata meccanicamente deve essere immediatamente refrigerata a una temperatura non superiore a 2 °C. Se, dopo la refrigerazione, non è trasformata entro 24 ore, la carne separata meccanicamente deve essere surgelata, confezionata, imballata e conservata surgelata entro 12 ore dalla produzione e raggiungere una temperatura interna non superiore a -18 °C entro sei ore.

5 La carne separata meccanicamente surgelata non deve essere conservata per più di 3 mesi. Dopo essere stata scongelata, non può essere ricongelata.

Art. 33 Consegna di fegato di volatili

1 Il fegato di volatili proveniente da allevamenti in cui è stata dimostrata l’assenza di Campylobacter può essere consegnato ai consumatori refrigerato.

2 Il restante fegato di volatili può essere consegnato ai consumatori solo allo stato surgelato.

2015–......