Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine
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Legge federale Avamprogetto sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) (Riforma delle PC)
Modifica del …
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del...1,
decreta:
I
La legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 3 e 4
3La dimora abituale in Svizzera secondo il capoverso 1 è considerata interrotta, se una persona:
a. soggiorna all'estero ininterrottamente per un periodo superiore a tre mesi;
b. soggiorna all'estero per un periodo complessivamente superiore a tre mesi nel corso di un anno civile.
4Il Consiglio federale stabilisce il momento in cui le prestazioni vengono sospese e quello in cui riprendono a essere versate nonché i casi eccezionali in cui un soggiorno all'estero di durata fino a un anno non determina l'interruzione della dimora abituale in Svizzera.
Art. 5 cpv. 3, 5 e 6
3Per gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI, il termine d'attesa è di:
a. cinque anni per le persone che hanno diritto a una rendita dell'AI
o l'avrebbero, se avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'articolo 36 capoverso 1 LAI;
b. cinque anni per le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS o hanno raggiunto l'età di pensionamento prevista dall'articolo 21 LAVS e la
1FF 20XX