Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine

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Legge federale Avamprogetto sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) (Riforma delle PC)

Modifica del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del...1,

decreta:

I

La legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3 e 4

3La dimora abituale in Svizzera secondo il capoverso 1 è considerata interrotta, se una persona:

a. soggiorna all'estero ininterrottamente per un periodo superiore a tre mesi;

b. soggiorna all'estero per un periodo complessivamente superiore a tre mesi nel corso di un anno civile.

4Il Consiglio federale stabilisce il momento in cui le prestazioni vengono sospese e quello in cui riprendono a essere versate nonché i casi eccezionali in cui un soggiorno all'estero di durata fino a un anno non determina l'interruzione della dimora abituale in Svizzera.

Art. 5 cpv. 3, 5 e 6

3Per gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI, il termine d'attesa è di:

a. cinque anni per le persone che hanno diritto a una rendita dell'AI

o l'avrebbero, se avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'articolo 36 capoverso 1 LAI;

b. cinque anni per le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS o hanno raggiunto l'età di pensionamento prevista dall'articolo 21 LAVS e la

1FF 20XX

2 RS 831.30