Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine
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Prestazioni complementari. LF (Riforma delle PC)
2Se l'importo della prestazione complementare annua è inferiore all'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, all'assicuratore-malattie è versato l'importo della prestazione complementare annua.
3I capoversi 1 e 2 non si applicano alle prestazioni complementari da versare retroattivamente.
Art. 24 cpv. 2
2Il Consiglio federale disciplina i dettagli della determinazione e la procedura. Può fissare importi forfettari e prevedere che la partecipazione della Confederazione alle spese amministrative sia adeguatamente ridotta in caso di ripetuta violazione delle disposizioni della presente legge, delle relative ordinanze o delle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Art. 26 Applicabilità delle disposizioni della LAVS
1Le seguenti disposizioni della LAVS4, incluse le eventuali deroghe alla LPGA5, si applicano per analogia:
a. il trattamento di dati personali (art. 49a LAVS);
b. la comunicazione di dati (art. 50a LAVS);
c. la procedura di richiamo (art. 50b LAVS);
d. il numero d'assicurato (art. 50c LAVS);
e. l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato quale numero d'assicurazione sociale (art. 50d LAVS);
f. la comunicazione del numero d'assicurato nell'ambito dell'esecuzione del diritto cantonale (art. 50f LAVS);
g. le misure di sicurezza (art. 50g LAVS).
Disposizione transitoria della modifica del … (Riforma delle PC)
Ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la modifica dell'articolo 9 capoversi 1 e 3 lettere b e c, 10 capoverso 3 lettera d, 11 capoverso 1 lettera c e 11a capoverso 1 comportano una diminuzione della prestazione complementare annua si applica il diritto anteriore per tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente modifica.
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: