Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine

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Prestazioni complementari. LF (Riforma delle PC)

c. il valore locativo dell'immobile invece della pigione nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare sono proprietarie o usufruttuarie oppure sul quale sono titolari di un diritto di abitazione; la lettera b si applica per analogia.

2Per le persone che vivono durevolmente o per più di tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. la tassa giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto o dall'ospedale; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale; provvedono affinché di norma il soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall'assistenza sociale;

3Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); i Cantoni possono riconoscere il premio effettivo, se è inferiore all'importo forfettario;

Art. 11 cpv. 1 lett. b, c, g e i, 3 lett. g

1Sono computati come reddito:

b. i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione nonché del valore locativo di un immobile che appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi i 30 000 franchi per le persone sole, i 50 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

g. Abrogata

i. la riduzione dei premi accordata per il periodo per il quale è stata versata retroattivamente una prestazione complementare.

3Non sono computati: