Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine
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cui rendita di vecchiaia subentra o subentrerebbe a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI;
c. dieci anni per le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS o hanno raggiunto l'età di pensionamento prevista dall'articolo 21 LAVS e la cui rendita di vecchiaia non subentra o non subentrerebbe né a una rendita per superstiti dell'AVS né a una rendita dell'AI.
5Se uno straniero soggiorna all'estero ininterrottamente per un periodo superiore a tre mesi o per un periodo complessivamente superiore a tre mesi nel corso di un anno civile, con il rientro in Svizzera comincia a decorrere un nuovo termine d'attesa.
6Il Consiglio federale stabilisce i casi eccezionali in cui un soggiorno all'estero di durata fino a un anno non determina l'interruzione del termine d'attesa.
Art. 9 cpv. 1, 1 bis, 3 e 5 lett. cbis
1L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:
a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle PC né dell'aiuto sociale; o
b. il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.
1bisFinché non adempiono il termine d'attesa secondo l'articolo 5 capoverso 1, gli stranieri di cui all'articolo 5 capoverso 3 hanno diritto al massimo a una prestazione complementare annua d'importo pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente.
3Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge in base ai principi seguenti:
a. le spese riconosciute sono imputate al coniuge al quale si riferiscono. Se una spesa concerne entrambi i coniugi, essa è imputata per metà a ognuno dei coniugi. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni;
b. di norma, i redditi computabili sono divisi a metà. Questo non vale per l'erosione della sostanza. Il Consiglio federale stabilisce le ulteriori eccezioni;
c. la sostanza è attribuita per metà a ognuno dei coniugi. Se una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione a un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale, tre quarti della sostanza sono attribuiti a quest'ultimo e un quarto al coniuge che vive a casa.
5Il Consiglio federale disciplina:
cbis. il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta;
Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, 2, frase introduttiva e lett. a, nonché 3 lett. d
1Per le persone che non vivono durevolmente o per più di tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: