Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/56: Riforma parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (riforma delle PC) · 86 pagine
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g. i contributi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie alle cure dispensate in un istituto, se nella tassa giornaliera non sono presi in considerazione i costi delle cure ai sensi della LAMal3.
Art. 11a Rinuncia a proventi e beni
1Se una persona rinuncia volontariamente ad esercitare un'attività lucrativa esigibile, è considerato come reddito computabile un corrispondente reddito ipotetico dell'attività lucrativa. Questo reddito è computato interamente, in deroga all'articolo 11 capoverso 1 lettera a.
2Gli altri redditi, beni e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza alcun obbligo legale o controprestazione adeguata sono considerati quali redditi computabili come se non vi avesse rinunciato.
3È altresì computata una rinuncia alla sostanza se, per anno, oltre il 10 per cento della sostanza è speso senza motivi particolarmente validi. Se la sostanza non supera 100 000 franchi, il limite è di 10 000 franchi l'anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli; definisce in particolare i motivi particolarmente validi.
Art. 14 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. bbis
1I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
bbis. di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi;
Art. 21 cpv. 1–1quater
1La determinazione e il versamento della prestazione complementare competono al Cantone di domicilio del beneficiario.
1bisQuesto Cantone resta competente se il beneficiario è ricoverato in un istituto, un ospedale o un'altra struttura in un altro Cantone oppure se, per disposizione dell'autorità, una persona maggiorenne è collocata a fini assistenziali in una famiglia in un altro Cantone.
1terÈ competente anche se il diritto alle prestazioni complementari è nato solo dopo il ricovero o il collocamento oppure se il beneficiario trasferisce il domicilio nel luogo di ubicazione dell'istituto.
1quaterSe una persona proveniente dall'estero è direttamente ricoverata in un istituto, in un ospedale o in un'altra struttura in Svizzera, è competente il Cantone in cui essa elegge il proprio domicilio.
Art. 21a Versamento dell'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
1In deroga all'articolo 20 LPGA, l'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d è versato direttamente all'assicuratore malattie.