Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/78: Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali · 6 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.143719 / 2014/00004
di apprezzamento delle autorità nazionali in materia di diritti intangibili. Un Cantone (NE) reputa che il principio di sussidiarietà ponga anche gli Stati dinanzi alle loro responsabilità. Due organizzazioni (ai, ICJ-CH) precisano che la menzione del principio di sussidiarietà non va interpretata come una limitazione della competenza della Corte. Per due organizzazioni (syna, FSA) il principio di sussidiarietà e l’estensione del margine di apprezzamento degli Stati sono in contraddizione con il carattere assoluto e universale dei diritti umani e indeboliscono la protezione dei diritti fondamentali. Un partito (UDC) e un’organizzazione (usam) respingono la menzione del principio di sussidiarietà, in quanto secondo loro la Corte deve concentrarsi sui suoi compiti centrali e non controllare il margine di apprezzamento degli Stati.
3.3. Articolo 2 del Protocollo n. 15
Secondo quattro Cantoni (OW, AG, VD, NE) e tre organizzazioni (ICJ-CH, Uni-GE, fer-GE) le nuove disposizioni sul limite d’età dei giudici della Corte permettono di migliorare l’efficacia di quest’ultima. Un Cantone (GE) si oppone invece all’abrogazione
dell’attuale limite d’età, poiché l’età massima prevista può essere difficilmente compatibile con l’esercizio efficace della funzione. Per un’organizzazione (usam) si tratta di una correzione di poco conto. Per un partito (UDC) la nuova normativa è poco chiara, ostacola l’elezione di giudici giovani e non è un rimedio alla legittimazione poco democratica dei giudici eletti.
3.4. Articolo 3 del Protocollo n. 15
Per due Cantoni (GE, VD) e quattro organizzazioni (ai, ICJ-CH, Uni-GE, fer-GE) è pertinente sopprimere il diritto di opposizione al trasferimento di una causa alla camera allargata. Un Cantone (OW) teme un aumento dei casi deferiti alla camera allargata e quindi che tale misura sia in contrasto con l’obiettivo di ridurre il carico di lavoro della Corte. Per un partito (UDC) la modifica limita in maniera eccessiva i diritti delle parti e un’organizzazione (usam) la reputa una correzione di poco conto.
3.5. Articolo 4 del Protocollo n. 15
Due Cantoni (OW e NE) e due organizzazioni (fer-GE, CP) approvano la riduzione a quattro mesi del termine di ricorso. Un Cantone (GE) e due organizzazioni (ICJ-CH, Uni-GE) la respingono, pur considerandola pertinente. Un’organizzazione (ai) teme una riduzione della tutela giuridica per le persone che non hanno accesso agli strumenti di comunicazione moderni. Per un Cantone (VD) è importante pubblicizzare a sufficienza tale novità. Un partito (UDC) e un’organizzazione (usam) respingono tale modifica, in quanto non risolve i problemi principali (casi pendenti, durata dei procedimenti, portata della giurisprudenza).
3.6. Articolo 5 del Protocollo n. 15
Secondo tre Cantoni (OW, VD, NE) e tre organizzazioni (fer-GE, CP, FSA) la nuova formulazione del criterio di ricevibilità relativo al pregiudizio significativo contribuisce a ridurre l’onere della Corte. Due organizzazioni (ICJ-CH, Uni-GE) respingono la misura, anche se, in base alla prassi della Corte, non prevedono ripercussioni gravi. Per un Cantone (GE) e un’organizzazione (ai) il nuovo disciplinamento presenta problemi, in quanto può creare situazioni in cui una presunta violazione della CEDU non sarebbe mai esaminata da un giudice. Per motivi di certezza del diritto un partito (UDC) respinge la modifica della disposizione poco dopo la sua introduzione. Per un’organizzazione (usam) si tratta di una correzione di poco conto. Un’organizzazione (syna) si oppone alla modifica, poiché inasprisce le conseguenze dell’indesiderato criterio di ricevibilità. Per un’organizzazione (FSA) la modifica non avrà effetto in Svizzera.