Avamprogetto II

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 3 pagine

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Progetto 2

Avamprogetto

Proposte del Consiglio federale relative al disegno di legge oggetto del progetto 2 del messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (Organizzazione e attività accessorie della Suva)

Sostituzione di espressioni

In tutto il testo della legge, le espressioni «consiglio di vigilanza» e «consiglio d'amministrazione» sono sostituite con le espressioni «consiglio della Suva» e «comitato del consiglio della Suva».

Art. 61 cpv. 1 e 3

1La «Suva» è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e ha sede a Lucerna. La Suva va iscritta nel registro di commercio.

3La Suva soggiace all’alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale. Il regolamento sull’organizzazione della Suva nonché il rapporto annuale e il conto annuale devono essere approvati dal Consiglio federale.

Art. 62

Gli organi della Suva sono:

a. il consiglio della Suva;

b. la direzione;

c. l'ufficio di revisione.

Art. 63 cpv. 1, 2, 4 e 5

1Il consiglio della Suva si compone di:

a. sedici rappresentanti dei lavorati assicurati presso la Suva;

b. sedici rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso la Suva;

c. otto rappresentanti della Confederazione.

2Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio della Suva per un periodo di quattro anni. Tiene conto delle diverse regioni del Paese, delle categorie professionali e del sesso. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto

2006–2512